Gentile utente, i nostri servizi sono rivolti principalmente ad aziende e partite iva che necessitano di un servizio innovativo e flessibile, che si possa adattare alle loro esigenze e non a quelle dello studio.
Da sempre ci poniamo nei confronti dei nostri clienti più come PARTNER che come fornitori di servizi, in quanto crediamo che, a fianco dei servizi amministrativi e fiscali, sia necessario avere una vision di sviluppo e ottimizzazione dei processi delle singole realtà aziendali, piccole, medie o grandi che siano.

Cerchiamo di supportare nelle scelte aziendali chi ci dà fiducia mediante la costruzione di sistemi di controllo e di sopporto nella valutazione delle strategie da percorrere con l’utilizzo di soluzioni sostenibili economicamente e di semplice utilizzo; soluzioni alla portata di ogni tipologia di attività in quanto vengono personalizzate sulle reali esigenze di ognuno.

 


ULTIME NOTIZIE


14/05/2021
Fisco

Spostamento rata artigiani e commercianti

Slitta al 20 agosto 2021 la prima rata di artigiani e commercianti

La prima rata sui contributi minimi richiesti con l’emissione 2021, dovuta dai lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, in scadenza il 17 maggio 2021, è stata differita al 20 agosto 2021.

In particolare, il differimento del termine di pagamento della prima rata è dovuto al ritardo con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e professionisti introdotto con l’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.

Pertanto, i lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali potranno versare la prima rata entro il 20 agosto 2021, termine entro il quale dovrà essere pagata anche la seconda rata dei contributi minimi 2021. A tal proposito chiediamo a clienti interessati a non sfruttare la proroga concessa (evitando quindi di avere un eccessivo carico impositivo al 20 agosto), di contattarci telefonicamente o a mezzo mail e di comunicarcelo.

Facciamo presente che lo Studio applicherà la proroga in automatico per tutti gli aventi diritto.

Entro il 16 novembre 2021 e il 16 febbraio 2022 dovranno invece essere versate, rispettivamente, la terza e la quarta rata riferita ai contributi minimi di competenza 2021.


 


13/05/2021
Fisco

Nuova proroga del superbonus

Il superbonus del 110% è stato ulteriormente prorogato per i condomini, gli IACP e per le persone fisiche uniche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari.
Lo prevede l’art. 1 comma 3 del DL 6 maggio 2021 n. 59, pubblicato nella G.U. n. 108/2021, recante le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, con il quale sono stati modificati i commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

Per gli interventi effettuati dai condomini (siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici), in particolare, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (ciò a prescindere dallo stato di completamento degli interventi). Precedentemente alla modifica introdotta dal DL 59/2021, infatti, per i condomini il termine finale di sostenimento delle spese era fissato al 30 giugno 2022 e soltanto nel caso in cui in detta data gli interventi fossero realizzati per almeno il 60% dell’intervento complessivo il termine poteva slittare al 31 dicembre 2022.

Con riguardo agli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso), al fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Se l’edificio interamente posseduto da un’unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà pro indiviso, è composto da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate, per le spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle sue parti comuni continua a non spettare il superbonus del 110%.

Per quanto riguarda le spese sostenute per interventi agevolati volti alla riqualificazione energetica (commi da 1 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020) effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”, il termine finale di sostenimento delle spese è posposto al 30 giugno 2013 (era precedentemente fissato al 31 dicembre 2022) con riguardo alle spese che concernono la generalità degli interventi agevolati.
Il termine è ulteriormente ampliato di sei mesi (31 dicembre 2023) relativamente alle spese che concernono quegli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30 giugno 2023 per almeno il 60% dell’intervento complessivo (nuovi commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).

Le suddette proroghe non riguardano, tuttavia, gli edifici unifamiliari, le unità immobiliari di edifici plurifamiliari e gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (appartamenti) nei condomini per i quali l’agevolazione del 110% continua a competere per le spese relative agli interventi agevolati sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 4 del DL 34/2020.
L’estensione della finestra temporale dell’agevolazione, inoltre, non riguarda le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le ONLUS, le ODV e le APS iscritte negli appositi registri e le associazioni e società sportive dilettantistiche (per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

Rimane fermo che le suddette disposizioni sono soggette alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le agevolazioni sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea.

Si evidenzia, infine, che non essendo stato modificato l’art. 121 del DL 34/2020, l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” è possibile soltanto relativamente alle spese sostenute nel biennio 2020/2021 e, per quelle agevolate con il superbonus al 110%, anche nel 2022. Allo stato attuale, pertanto, la norma non consente di poter optare per le spese sostenute nel corso dell’anno 2023 da parte degli IACP.
Sarebbe quindi auspicabile un intervento di armonizzazione in sede di conversione in legge del decreto.

FONTE: Eutekne.info


 


12/05/2021
Fisco

Esonero contributivo

Limite massimo individuale dell’esonero pari a 3.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile, esclusione della contribuzione integrativa, oltre che dei premi INAIL, e assenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo oggetto di esonero.
Questi sono alcuni degli aspetti individuati dal decreto firmato pochi giorni fa dal Ministro del Lavoro.

L’esonero trova applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (ovverosia Gestione artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (che dichiarano redditi di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR). Sul punto, il decreto include tra i beneficiari dell’esonero anche i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.

L’agevolazione riguarda anche i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (si pensi, ad esempio, ai commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc...).
In entrambi i casi l’esonero viene riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

Ai fini dell’accesso all’agevolazione in argomento, i suddetti soggetti devono, congiuntamente, aver:
- subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.
Il decreto specifica poi le modalità di individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l’attività. Invece, per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II), presentato entro il 31 luglio 2021 (termine per la presentazione dell’istanza di esonero). Limitatamente ai lavoratori autonomi agricoli, il reddito è individuato nei redditi risultanti nel modello REDDITI PF (entro il 31 luglio 2021) e riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione (compresi i redditi derivanti dalle attività connesse a quelle agricole ex art. 2135 comma 3 c.c.).

Sono esclusi dalla misura agevolativa quei soggetti che, per il periodo oggetto di esonero, sono titolari di un contratto di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità), ovvero sono titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria avente le medesime finalità dell’assegno ordinario di invalidità.

Sono altresì beneficiari dell’esonero in trattazione, anche i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ai sensi dell’art. 2-bis comma 5 del DL 18/2020 (Cura Italia) e limitatamente al periodo in cui sono stati titolari di detti incarichi.

Inoltre, secondo quanto specificato dal decreto in commento, i lavoratori appartenenti alle sopraindicate categorie devono essere iscritti alle Gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.
La domanda deve essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Al riguardo, il decreto individua differenti termini per la presentazione delle domande, ovverosia entro il 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari) e 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.

Fonte EUTEKNE.INFO


 


CONSULTAZIONE

 

 

Iscriviti alla nostra Newsletter

Tutti i campi sono obbligatori
    Formato E-mail               

 

 


Studio Bullera Cavallini

Seguici

 

Via Lante, 21
    56010 Vicopisano (Pisa)
Via Tosco Romagnola 1319/h
    56021 Cascina (Pisa)

 

  050 798601 - 050 776436
  050 798601
  info@studiobulleracavallini.it

 


Copyright © Studio Bullera Cavallini    / Note legali    / Sito realizzato da SPC GROUP    / Amministrazione