Limite massimo individuale dell’esonero pari a 3.000 euro su
base annua, da riparametrare su base mensile, esclusione della contribuzione
integrativa, oltre che dei premi INAIL, e assenza di un rapporto di lavoro
subordinato per il periodo oggetto di esonero.
Questi sono alcuni degli aspetti individuati dal decreto firmato
pochi giorni fa dal Ministro del Lavoro.
L’esonero trova applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti alle
Gestioni speciali dell’AGO (ovverosia Gestione artigiani e degli esercenti
attività commerciali e Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e
professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (che dichiarano redditi di
lavoro autonomo ex art.
53 comma 1 del TUIR). Sul punto, il decreto include tra i beneficiari
dell’esonero anche i lavoratori soci di società e i professionisti componenti
di studio associato.
L’agevolazione riguarda anche i professionisti iscritti
agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (si pensi,
ad esempio, ai commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc...).
In entrambi i casi l’esonero viene riconosciuto relativamente alla
contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con
le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione in argomento, i suddetti soggetti
devono, congiuntamente, aver:
- subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore
al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o
derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Tali requisiti non trovano applicazione per
i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di
iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.
Il decreto specifica poi le modalità di individuazione del reddito. In
particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza il reddito è
individuato secondo il principio
di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i
costi inerenti l’attività. Invece, per i lavoratori autonomi e professionisti
iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel
modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II), presentato entro il 31
luglio 2021 (termine per la presentazione dell’istanza di esonero).
Limitatamente ai lavoratori autonomi agricoli, il reddito è individuato nei redditi
risultanti nel modello REDDITI PF (entro il 31 luglio 2021) e riconducibili
alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione (compresi i redditi
derivanti dalle attività connesse a quelle agricole ex art.
2135 comma 3 c.c.).
Sono esclusi dalla misura agevolativa quei soggetti che, per il
periodo oggetto di esonero, sono titolari di un contratto di lavoro subordinato (fatta
eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di
disponibilità), ovvero sono titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno
ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti
di previdenza obbligatoria avente le medesime finalità dell’assegno ordinario
di invalidità.
Sono altresì beneficiari dell’esonero in trattazione, anche i medici, gli
infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018,
già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di
lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte
all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ai sensi dell’art. 2-bis comma
5 del DL 18/2020 (Cura Italia) e limitatamente al periodo in cui sono stati
titolari di detti incarichi.
Inoltre, secondo quanto specificato dal decreto in commento, i lavoratori
appartenenti alle sopraindicate categorie devono essere iscritti alle
Gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge di
bilancio 2021.
La domanda deve essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola
forma di previdenza obbligatoria. Al riguardo, il decreto individua differenti
termini per la presentazione delle domande, ovverosia entro il 31 luglio 2021 per
i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici,
gli infermieri e altri operatori sanitari) e 31 ottobre 2021 per i
professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e
DLgs. 103/96.
Fonte EUTEKNE.INFO